Cosa cambia per la formazione in materia di sicurezza sul lavoro
Il 17 aprile 2025 è stato finalmente approvato il nuovo Accordo Stato-Regioni, atteso da tempo, che ridefinisce il quadro normativo per la formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. L’obiettivo è quello di semplificare, razionalizzare e aggiornare i percorsi formativi, rendendoli più coerenti con l’evoluzione delle attività lavorative e con i fabbisogni reali di lavoratori, aziende e formatori.
Una riforma che unifica e semplifica
Il nuovo Accordo sostituisce integralmente quelli precedenti del 2011 e del 2016, armonizzando i contenuti e i criteri di durata e aggiornamento per tutte le figure della sicurezza, dal lavoratore al RSPP. Un cambiamento particolarmente significativo riguarda la formazione dei preposti, che assume un ruolo centrale e autonomo rispetto a quella dei lavoratori. Si introduce infatti l’obbligo di svolgimento “in presenza” dei corsi per questa figura, riconoscendone l’importanza strategica nel sistema di prevenzione aziendale.
Formazione, contenuti minimi e tracciabilità
Una delle novità più importanti è l’introduzione dell’obbligo di tracciabilità informatica dei percorsi formativi. Ogni corso dovrà essere identificato univocamente e associato a un codice, così da garantire una maggiore trasparenza e controllabilità dei titoli formativi rilasciati.
Vengono inoltre rivisti i contenuti minimi dei corsi, ora suddivisi con maggiore chiarezza tra parte generale e specifica, per tutti i livelli di rischio. Le durate minime sono state confermate in linea generale, ma con maggiore attenzione alla coerenza tra rischi specifici e percorsi formativi. L’obiettivo è garantire una formazione realmente efficace e contestualizzata.
Aggiornamenti periodici obbligatori
Rimane confermato l’obbligo di aggiornamento quinquennale per la maggior parte dei soggetti (lavoratori, preposti, dirigenti, RSPP/Datori di lavoro, ecc.), con durate che variano a seconda del ruolo e del livello di rischio.
Il nuovo Accordo precisa che gli aggiornamenti possono essere svolti anche in modalità e-learning, ma solo se coerenti con i contenuti e le metodologie previste.
Sanzioni e responsabilità
Il nuovo Accordo rafforza anche la responsabilità delle imprese nella pianificazione e nella verifica della formazione erogata. In caso di inadempienza, restano in vigore le sanzioni previste dal D.Lgs. 81/08, che possono includere sanzioni amministrative o, in caso di gravi violazioni, responsabilità penali.
Quando entra in vigore?
L’Accordo entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ma sarà previsto un periodo transitorio per permettere alle aziende di adeguarsi. Durante questo periodo sarà ancora possibile fare riferimento agli accordi precedenti, purché nel rispetto delle tempistiche di aggiornamento previste dalla normativa vigente.
Conclusione
Questa riforma segna un passo importante verso un sistema formativo più snello, trasparente e funzionale. Per le aziende, rappresenta un’opportunità per rivedere e potenziare le proprie strategie in materia di sicurezza. Per i lavoratori, una maggiore garanzia di protezione e consapevolezza. È il momento giusto per adeguarsi: la sicurezza non può aspettare.

