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Ing. Marco Porzio

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Datore di lavoro

Disclaimer: ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni, Rep. atti n. 59/CSR, Allegato A, parte II, punto 3, del 17 aprile 2025 il corso per i datori di lavoro è diventato obbligatorio.

Il ruolo del Datore di Lavoro nel D.Lgs. 81/2008

Secondo l’art. 2, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 81/2008 (il “Testo Unico Sicurezza”), il datore di lavoro è definito come “il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva, in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.”
In virtù di questa definizione, al datore di lavoro spettano – in qualità di figura di vertice aziendale – una serie di incombenze che vanno dall’adozione delle misure di prevenzione e protezione, fino all’organizzazione e supervisione generale delle attività lavorative (art. 18, comma 1 del D.Lgs. 81/2008).

Obblighi principali

Valutazione dei rischi (Art. 17-28): il datore di lavoro deve individuare, per ogni processo lavorativo, i pericoli potenziali, valutare i rischi e redigere il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). Tale documento è atto fondamentale, non delegabile, che coordina le misure di prevenzione e protezione aziendali.

Nomina delle figure chiave (Art. 18, comma 1, lett. b): deve designare i lavoratori incaricati delle misure di prevenzione incendi, evacuazione, salvataggio e primo soccorso.Formazione del personale (Art. 36-37): ha l’obbligo di garantire che tutti i lavoratori ricevano una formazione adeguata, comprensiva di parte generale e parte specifica in base ai rischi connessi alle mansioni, con aggiornamenti ogni cinque anni.

Informazione e addestramento (Art. 36): deve fornire informazioni, istruzioni e formazione periodica ai lavoratori riguardo ai rischi, alle procedure di lavoro e all’uso corretto delle attrezzature.

Sorveglianza sanitaria (Art. 41-43): quando previsto, è responsabile dell’attivazione della sorveglianza sanitaria attraverso il medico competente e di assicurare che i lavoratori sottoposti a rischi particolari vengano periodicamente visitati.

Il corso obbligatorio per i Datori di Lavoro

Nuovo Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025 (Rep. atti n. 59/CSR)

Con l’Accordo “59/CSR” del 17 aprile 2025, sancito ai sensi dell’art. 37, comma 2, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, è stato ridefinito il percorso formativo obbligatorio per i datori di lavoro. L’accordo, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 maggio 2025, stabilisce la durata minima e i contenuti essenziali del corso.
Il nuovo obbligo formativo per i datori di lavoro prevede che tutti i datori di lavoro, che non ricoprono anche il ruolo di RSPP, debbano frequentare, entro il 24 maggio 2027, un corso di formazione della durata minima di 16 ore, con successivo aggiornamento quinquennale di almeno 6 ore.

Modulo aggiuntivo per imprese edili

Ai datori di lavoro di imprese operanti nel settore edile è richiesto un modulo supplementare di 6 ore, focalizzato sulla sicurezza nei cantieri (Piani di Sicurezza e Coordinamento, ruoli del CSP e CSE, norme tecniche, ecc.).

Contenuti minimi obbligatori

Le 16 ore di formazione obbligatoria per tutti i datori di lavoro devono comprendere almeno:

  1. Moduli giuridico-organizzativi (circa 6 ore)
    • Quadro normativo: legislazione nazionale e comunitaria in materia di salute e sicurezza sul lavoro; aggiornamenti normativi post-Accordo 2025.
    • Responsabilità civile e penale del datore di lavoro (art. 18, 25, 26 e 30 D.Lgs. 81/2008).
    • Organizzazione aziendale: ruoli e competenze di datore di lavoro, dirigenti, preposti, RSPP, medico competente e RLS. statoregioni.it
  2. Moduli tecnico-pratici (circa 10 ore)
    • Metodologie di valutazione dei rischi: tecniche e strumenti per la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).
    • Misure di prevenzione e protezione: dispositivi di protezione individuale (DPI), procedure operative in sicurezza, organizzazione del lavoro.
    • Gestione delle emergenze: piani di emergenza, evacuazione, primo soccorso e prevenzione incendi.
    • Ergonomia e sicurezza delle attrezzature di lavoro (rif. D.M. 22/02/2012 per PLE, gru, carrelli elevatori, ecc.). gility.it
  3. Modulo specifico per edilizia (6 ore aggiuntive, solo per imprese edili)
    • Norme tecniche e procedure di sicurezza nei cantieri (All. XIV D.Lgs. 81/2008).
    • Piani di Sicurezza e Coordinamento (PSC); ruolo e responsabilità del Coordinatore in fase di progetto (CSP) e in fase di esecuzione (CSE).

La figura del Datore di Lavoro dopo l’Accordo 59/CSR

La formazione obbligatoria ridefinisce il ruolo del datore di lavoro in due aspetti fondamentali:

  1. Consapevolezza ampliata delle responsabilità
    Frequentando il corso, il datore di lavoro acquisisce competenze pratiche nella valutazione dei rischi, nella gestione del DVR e nell’organizzazione del Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP). Non rimane più unicamente custode delle risorse economiche, ma diventa soggetto attivo nella prevenzione, capace di dialogare efficacemente con RSPP, medico competente e RLS.
  2. Integrazione con le altre figure aziendali
    Il percorso formativo promuove la collaborazione tra datore di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori, favorendo una cultura della sicurezza partecipata basata sulla condivisione di procedure e responsabilità. amblav.it

Conclusioni

Il datore di lavoro, come definito dal D.Lgs. 81/2008, è la figura centrale nell’ambito della salute e sicurezza sul lavoro. Con l’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (Rep. atti n. 59/CSR), il legislatore ha reso obbligatoria una formazione uniforme di 16 ore (più 6 ore aggiuntive per le imprese edili), volta a fornire conoscenze giuridico-organizzative e tecnico-pratiche per gestire in prima persona la sicurezza.

Per adempiere correttamente agli obblighi formativi e normativi, si consiglia di iscriversi entro breve a corsi offerti da enti accreditati, pianificando il percorso entro il termine del 24 maggio 2027 ed effettuando gli aggiornamenti quinquennali previsti.