Quali sono i requisiti che deve possedere un Formatore per la Salute e la Sicurezza sul lavoro in base alla normativa vigente?
Per diventare Formare in materia di salute e sicurezza del lavoro è necessario rispettare i requisiti previsti dal Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013, così come stabilito al punto 12.1, allegato A, dell’Accordo Stato Regioni del 2016 nel quale viene stabilito che i docenti dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro devono essere qualificati secondo il D.I. 6-3-2013.
Aree Tematiche
Il D.I. 6-3-2013 individua innanzitutto le aree tematiche in cui il formare deve essere qualificato, che sono:
- Area normativa, giuridica, organizzativa
- Area rischi tecnici-igienico, sanitari
- Area relazioni, comunicazione
In pratica per poter ottenere la qualifica di formatore occorre possedere conoscenze ed esperienza nelle aree tematiche che si desidera insegnare.
Lo stesso decreto, però, non approfondisce quali siano gli argomenti di ogni area, anche se nella pratica è facile che gli argomenti trattati nei corsi di formazione coinvolgano più di una area tematica. Per questo motivo il formatore deve essere qualificato in più aree tematiche o alternarsi con altri docenti.
Requisiti
Occorre innanzitutto chiarire che il D.I. 6-3-2013 pone come pre-requisito fondamentale il Diploma di scuola secondaria di secondo grado.
Soddisfatto questo pre-requisito, il candidato a diventare formatore deve rispondere ad almeno uno dei 6 criteri previsti dal decreto stesso, che sono:
- Criterio:
- Precedente esperienza come docente esterno, per almeno 90 ore negli ultimi tre anni, nell’area tematica oggetto della docenza.
- Criterio:
- Laurea (vecchio ordinamento, triennale, specialistica o magistrale) coerente con le materie oggetto della docenza, ovvero corsi post-laurea (dottorato di ricerca, perfezionamento, master, specializzazione, ecc.) nel campo della salute e sicurezza sul lavoro.
- Criterio:
- Attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a corso/i di formazione della durata di almeno 64 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro (organizzato/i da soggetti abilitati ad erogare la formazione per RSPP/ASPP ai sensi dell’art. 32, comma 4, del Decreto Legislativo n. 81/2008).
- Esperienza lavorativa o professionale di almeno dodici mesi, coerente con l’area tematica oggetto della docenza.
- Almeno uno dei Requisiti didattici (vedi sotto).
- Criterio:
- Attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a corso/i di formazione della durata di almeno 40 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro (organizzato/i degli stessi soggetti di cui al requisito 3).
- Esperienza lavorativa o professionale di almeno diciotto mesi, coerente con l’area tematica oggetto della docenza.
- Almeno uno dei Requisiti didattici (vedi sotto).
- Criterio:
- Esperienza lavorativa o professionale almeno triennale nel campo della salute e sicurezza sul lavoro, coerente con l’area tematica oggetto della docenza.
- Almeno uno dei Requisiti didattici (vedi sotto).
- Criterio:
- Esperienza di almeno sei mesi nel ruolo di RSPP, o di almeno dodici mesi nel ruolo di ASPP (solo per docenze nell’ambito del macrosettore ATECO di riferimento).
- Almeno uno dei Requisiti didattici (vedi sotto).
Requisiti didattici
Oltre ai criteri dal 2 al 6 del precedente elenco occorre almeno 1 dei seguenti requisiti didattici:
- Percorso formativo in didattica della durata minima di 24 ore, con esame finale (ad esempio, corso di formazione-formatori), o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione.
- Precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
- Precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi tre anni, in qualsiasi materia.
- Corso/i formativo/i in affiancamento a docente, in qualsiasi materia, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni.
La qualifica è acquisita in modo permanente (fermo restando l’obbligo di aggiornamento) con riferimento alle aree tematiche per il quale il formatore matura i requisiti.
Aggiornamento professionale
Il D.I. 6-3-2013 prevede un aggiornamento triennale che potrà essere effettuato, alternativamente, nei seguenti modi:
- frequentando, per almeno 24 ore e nell’area tematica di competenza, seminari, convegni specialistici, corsi di aggiornamento organizzati dai soggetti abilitati a svolgere i corsi per RSPP (art. 32, comma 4 del Dlgs 81/08).
Delle 24 ore, almeno 8 devono necessariamente consistere in corsi di aggiornamento. - svolgendo almeno 24 ore di docenza nell’area tematica di competenza.

