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Lavoratori e sicurezza, approfondimenti

Il D.Lgs 81/08 “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul Lavoro”  sancisce il diritto inalienabile del lavoratore alla tutela durante l’esecuzione delle proprie mansioni, fondamentale principio su cui è basato il decreto legislativo. Ma chi è il lavoratore?

L’art. 2 del D. Lgs. 81/08 definisce in modo specifico il lavoratore.

“Lavoratore“: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso; l’associato in partecipazione di cui all’articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; il volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il volontario che effettua il servizio civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni.  

Possiamo quindi affermare che vengono considerati lavoratori anche i soci lavoratori di società e di cooperative, gli stagisti, gli apprendisti, i tirocinanti, i volontari e i lavoratori socialmente utili. Nonché i lavoratori a progetto, quelli interinali e quelli a chiamata.

Lo stesso Decreto Legislativo stabilisce quali sono gli obblighi del Datore di Lavoro riguardo la salute e la sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro, che così si possono riassumere:

  • Diritto alla formazione sulla sicurezza: I lavoratori devono ricevere formazione adeguata e informazioni relative alla sicurezza sul lavoro, compresi i rischi specifici legati al loro settore e alle loro mansioni.
  • Diritto a dispositivi di protezione individuale (DPI): I lavoratori hanno diritto a ricevere e utilizzare DPI appropriati per proteggersi da rischi sul lavoro, come caschi, occhiali protettivi, guanti, ecc.
  • Diritto a partecipare alla gestione della sicurezza sul lavoro: I lavoratori hanno il diritto di essere coinvolti nelle decisioni riguardanti la sicurezza sul lavoro attraverso la partecipazione ai comitati di sicurezza e salute sul lavoro o altri organi consultivi.
  • Diritto a segnalare situazioni di pericolo: I lavoratori hanno il diritto e il dovere di segnalare eventuali condizioni pericolose sul luogo di lavoro senza timore di ritorsioni o discriminazioni.
  • Diritto alla sorveglianza della salute: I lavoratori hanno diritto a essere monitorati per la salute e a ricevere assistenza medica in caso di infortuni o malattie legate al lavoro.
  • Diritto alla consultazione e al coinvolgimento: I lavoratori hanno diritto a essere consultati e coinvolti nella definizione delle politiche e delle pratiche relative alla sicurezza sul lavoro.

D’altro canto, anche gli obblighi dei lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro sono altrettanto importanti dei loro diritti e sono finalizzati a garantire un ambiente di lavoro sicuro per tutti.
Alcuni degli obblighi principali dei lavoratori includono (art. 20 D.lgs 81/08):

  • Rispettare le norme e le procedure di sicurezza: I lavoratori devono seguire attentamente tutte le norme e le procedure di sicurezza stabilite dal datore di lavoro o dalle autorità competenti.
  • Utilizzare correttamente gli strumenti e i dispositivi di sicurezza: I lavoratori devono utilizzare correttamente e in modo appropriato tutti gli strumenti, i dispositivi di protezione individuale (DPI) e altri dispositivi di sicurezza forniti loro per ridurre i rischi sul luogo di lavoro.
  • Partecipare alla formazione sulla sicurezza: I lavoratori devono partecipare attivamente ai programmi di formazione sulla sicurezza forniti dal datore di lavoro e informarsi sui rischi specifici associati al loro lavoro.
  • Segnalare situazioni di pericolo: I lavoratori devono segnalare immediatamente al loro superiore o al responsabile della sicurezza qualsiasi situazione di pericolo o qualsiasi condizione che possa rappresentare un rischio per la salute e la sicurezza sul lavoro.
  • Contribuire alla promozione della sicurezza: I lavoratori devono collaborare con il datore di lavoro e con i colleghi per promuovere un ambiente di lavoro sicuro, ad esempio, condividendo informazioni sui rischi e suggerendo miglioramenti alle pratiche di sicurezza.
  • Sottoporsi ai controlli medici e rispettare le prescrizioni: I lavoratori devono sottoporsi ai controlli medici previsti dalla legge o dal datore di lavoro e seguire le prescrizioni mediche, se necessario, per garantire la loro salute e sicurezza sul lavoro.
  • Non mettere a rischio la propria sicurezza o quella degli altri: I lavoratori devono evitare comportamenti o azioni che possano mettere a rischio la loro sicurezza o quella dei loro colleghi sul luogo di lavoro.

Questi sono alcuni degli obblighi fondamentali dei lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro, ma è importante sottolineare che gli obblighi specifici possono variare a seconda del settore, del tipo di lavoro e delle normative locali.

Il lavoratore può essere soggetto a sanzioni se non rispetta gli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro.

Le sanzioni possono variare a seconda della gravità dell’infrazione. Alcune delle possibili sanzioni che un lavoratore potrebbe subire includono:

  • Richiami verbali o scritti: Il datore di lavoro può richiamare il lavoratore verbalmente o tramite comunicazioni scritte per informarlo dell’infrazione e chiedere il rispetto delle norme di sicurezza.
  • Formazione aggiuntiva: Il lavoratore potrebbe essere obbligato a partecipare a ulteriori programmi di formazione sulla sicurezza per migliorare la sua consapevolezza e comprensione delle norme di sicurezza sul lavoro.
  • Sospensione disciplinare: In casi più gravi di violazioni delle norme di sicurezza, il lavoratore potrebbe essere sospeso temporaneamente dal lavoro senza stipendio come misura disciplinare.
  • Riduzione del salario: In alcuni casi, il datore di lavoro potrebbe decidere di ridurre il salario del lavoratore come sanzione per violazioni gravi delle norme di sicurezza.
  • Licenziamento: Se il lavoratore persiste nell’ignorare le norme di sicurezza o mette a rischio la sicurezza degli altri sul posto di lavoro in modo grave, il datore di lavoro potrebbe decidere di licenziarlo.

È importante notare che è essenziale che qualsiasi sanzione sia proporzionata alla gravità dell’infrazione e applicata in conformità con le leggi del lavoro e le procedure aziendali.

Da quanto detto finora si evince che la Formazione, unitamente all’informazione e all’addestramento, è parte integrante del processo di trasmissione di conoscenze e procedure volte a dotare il lavoratore delle competenze necessarie per svolgere le proprie mansioni in totale sicurezza, identificando e gestendo i rischi correlati alla sua attività lavorativa. Gli obblighi relativi all’informazione, alla formazione e all’addestramento del lavoratore sono definiti in modo specifico dagli articoli 36 e 37 del D.Lgs. 81/08. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione per i lavoratori sono stabiliti dall’Accordo tra Stato e Regioni 223 del 21/12/2011, che prevede che il programma formativo sia suddiviso principalmente in due parti:

  • Parte generale: riguarda le conoscenze di base sulla sicurezza sul lavoro, normative, definizioni e principi comuni a tutti i lavoratori;
  • Parte specifica: tratta argomenti con durata e contenuto variabile in base al livello di rischio presente in azienda (leggi La classificazione del rischio e i Codici Ateco).

Per quanto concerne la durata della formazione, in base al livello di rischio, si distinguono:

  • Corso per lavoratori esposti a rischio basso, della durata di 8 ore (4 ore parte generale + 4 ore parte specifica);
  • Corso per lavoratori esposti a rischio medio, della durata di 12 ore (4 ore parte generale + 8 ore parte specifica);
  • Corso per lavoratori esposti a rischio alto, della durata di 16 ore (4 ore parte generale + 12 ore parte specifica).

Conformemente alla normativa, la formazione deve essere aggiornata ogni 5 anni attraverso specifici corsi di aggiornamento della durata di 6 ore.

Per quanto riguarda la modalità di erogazione, l’Accordo Stato-Regioni del 2016 prevede la possibilità di svolgere parte della formazione in modalità e-learning, compresi la parte generale di 4 ore, la parte specifica a rischio basso di 4 ore e il corso di aggiornamento di 6 ore. Le parti specifiche per i lavoratori esposti a rischio medio e alto sono valide online solo in videoconferenza.